+Qual è l’importo del canone Rai?

Il canone annuo ordinario è di 70 euro.

+Come si paga il canone Rai?

Il canone si paga nella bolletta elettrica.

L’importo di 70 euro viene addebitato in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.

In fattura, troverai la voce “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” che indica l’importo relativo alle rate del canone già maturate.

É inoltre possibile pagare il canone Rai direttamente con addebito sulla pensione, inviando un’apposita richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.

+Chi deve pagare il canone Rai?

Dovranno pagare il canone tutti i clienti con utenza di energia elettrica ad uso domestico che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive.

Per saperne di più sulle tipologie di apparecchi soggette al pagamento del canone vai al sito della Rai.

Se non hai un apparecchio, è necessario redigere una dichiarazione (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), che ha validità annuale, da inviare solamente all’Agenzia delle Entrate.

Personal Computer, tablet e smartphone, se non dotati di ricevitore del segnale televisivo digitale (specifica antenna tipicamente esterna), non sono da considerarsi apparecchi TV, pertanto sono esenti dal canone e per tali apparecchiature non andrà effettuata alcuna dichiarazione sostitutiva.

+Quando non si è tenuti al pagamento del canone Rai?

Non si è tenuti a pagare il canone Rai nei seguenti casi:

  • Non si ha la televisione: i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai in bolletta, devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;​
  • Per le seconde case: il titolare di un contratto di fornitura per una seconda casa, che è esente dal pagamento, oppure paga (lui direttamente o un componente della sua famiglia anagrafica) il canone presso l’abitazione principale, non è tenuto a pagare il canone e non gli verrà addebitato sulle utenze di tali abitazioni;
  • Hai compiuto 75 anni e possiedi un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro (per le richieste relative agli anni fino al 2017) oppure a 8.000 euro (riferito all’anno di imposta 2017 per le richieste relative al 2018);
  • Sei un agente diplomatico, funzionario o impiegato consolare, funzionario di organizzazioni internazionali oppure un militare di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
+Come posso ottenere l'esenzione?

Se sei intestatario di una fornitura elettrica ma non hai il televisore in casa o appartieni ad una delle categorie sopra elencate, puoi richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone RAI. Per questo dovrai compilare ed inviare un modulo di Dichiarazione Sostituiva per comunicare il tuo diritto all’esenzione e non ricevere l’addebito in bolletta.

La documentazione deve essere inviata ogni anno tramite l’apposito servizio web disponibile all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate.

+Devo pagare il canone in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica (nuovo allaccio subentro o voltura) presso un'abitazione senza la televisione?

Se il titolare della nuova fornitura non è già titolare di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

+Devo pagare il canone in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica (nuovo allaccio subentro o voltura) presso un'abitazione con la televisione?

Se il titolare della nuova fornitura non è già titolare di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione (con residenza presso di essa), il canone gli verrà addebitato a partire dalla competenza del mese di allaccio, subentro o voltura della fornitura.

+L’inquilino di un appartamento preso in affitto con utenza elettrica intestata al proprietario dell’abitazione e un televisore in casa, deve presentare la dichiarazione?

No, in quanto non è intestatario dell’utenza elettrica.

+Una persona che vive stabilmente all’estero con un’abitazione nel territorio italiano, un’utenza elettrica di tipo domestico residente e una televisione nella casa, è tenuta al pagamento del canone?

Si, la dimora abituale in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone.

+In caso di possesso di più televisori presso la stessa abitazione quante volte si paga il canone?

Ogni utente è tenuto a pagare un solo canone Rai, indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi presenti presso l’abitazione del nucleo familiare.

+Il canone sarà addebitato anche nelle bollette della luce del condominio?

No, il canone si paga esclusivamente nella bolletta della casa in cui si ha la residenza anagrafica. Qualora, però, il condominio dovesse possedere un apparecchio tv (come la stanza del portiere), il canone dovrà comunque essere pagato con il tradizionale bollettino postale.

+Nel mio bar è presente un apparecchio televisivo. Il canone mi sarà addebitato in bolletta?

No, gli esercizi commerciali, come bar e ristoranti, continueranno a pagare il canone secondo le modalità utilizzate finora.