+É necessario presentare l'ISEE per ottenere il bonus per gravi condizioni di salute?

No, non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

+É possibile delegare un'altra persona per presentare la domanda?

Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.

+Il valore del bonus per disagio fisico è uguale per tutti?

No, il valore del bonus per disagio fisico è articolato in tre livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

L’assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego, il sistema assegna la fascia minima.

Per sapere quali sono i valori del bonus a seconda del livello di appartenenza è possibile consultare la pagina dedicata del sito di ARERA a questo link.
Inoltre, per fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

+Con quali modalità e tempistiche si riceve il bonus?

La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGATE, e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti.

Solo alla fine di questi passaggi e se la domanda presenta tutti i requisiti, il cliente riceve il bonus.

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

+Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?

Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

  • presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata Controlla on line la tua pratica e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
    Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
+Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus? Sono previste interruzioni o rinnovi?

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

 

Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.

 

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

 

+Se la domanda di bonus è stata presentata nel 2012 è possibile chiedere un eventuale adeguamento?

Si, è possibile chiedere un adeguamento. I soggetti, che prima del 2013 avevano già richiesto e ottenuto il bonus, possono verificare se, in base ai nuovi livelli di bonus, hanno diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l’applicativo di simulazione, venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica (modulo B e allegati) e barrando l’apposita casella “variazione apparecchiature”. La variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

+Cosa bisogna fare in caso di interruzione di uso delle apparecchiature o se vengono installate nuove apparecchiature?

Il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus. Pertanto, in questo caso il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica

Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

 

É invece possibile chiedere un adeguamento nel caso in cui si installino nuove apparecchiature o nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere.

In questi casi, è necessario presentare il modulo B barrando la voce “variazione apparecchiature”. É sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l’agevolazione in corso non subisce variazioni.
In caso di attribuzione di un diverso livello di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

+Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?

In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.

+Se cambia l'intestatario del contratto cosa succede?

Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus viene erogato con continuità.
Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.

+Dov'è possibile reperire informazioni aggiuntive?

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ARERA