Puoi consultare la lista dei Comuni e Frazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale dal Governo al seguente link: https://www.illumia.it/wp-content/uploads/2023/06/Comuni-Alluvione.pdf
L’agevolazione prevede la sospensione dei termini di pagamento, ovvero la facoltà per il cliente di non pagare le bollette.
Il periodo di sospensione dei termini di pagamento è pari a 4 mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023.
Sì, Illumia non sospenderà la fatturazione pertanto continuerai a ricevere la bolletta secondo l’attuale frequenza di fatturazione.
Illumia, non bloccando la fatturazione, continuerà ad inviare in banca le richieste di Addebito ai clienti con Domiciliazione Bancaria; dunque, se hai scelto come modalità di pagamento l’Addebito diretto sul conto corrente dovrai bloccare il singolo pagamento delle fatture in autonomia.
Attenzione a non revocare l’Addebito diretto sul c/c, in tal caso al termine del periodo di sospensione non pagherai più le bollette successive tramite questa modalità.
Ti consigliamo di bloccare il singolo pagamento direttamente tramite il tuo istituto bancario.
Illumia, in ottemperanza alla Delibera, sospenderà in automatico i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per i Comuni colpiti dall’alluvione e sospenderà in automatico le azioni sulla morosità per gli inadempimenti dei clienti, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali. Dunque, è tua facoltà decidere se pagare o meno le bollette in questo periodo.
Al termine del periodo di sospensione, Illumia ti invierà una comunicazione con le seguenti informazioni:
- gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
- il piano di rateizzazione senza l’applicazione di interessi a carico del cliente;
- la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative.
La rateizzazione delle fatture è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
- con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione;
- in base a rate non inferiori a 20€;
- per un periodo pari a 12 mesi decorrente dalla data della comunicazione, ovvero entro 60 giorni dal 31 agosto.
In deroga a quanto indicato:
- Il cliente può incrementare la periodicità delle rate facendone richiesta ad Illumia
- Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, in modo da consentire rate di almeno 20€.
Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta dei servizi di energia elettrica e gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico e la rata per il servizio gas.
È fatta salva la facoltà per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
Le disposizioni sopra indicate non trovano applicazione se l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore a 50€.
Al termine del periodo di sospensione, saranno inviate nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora.
Per maggiori informazioni visita il sito dell’ARERA.